Le nostre News

11-01-2014 09:37:16 Carcere 2014: nuovi orizzonti tra leggi, proposte e vecchi sognatori (di G. Bezzi)

I ripetuti messaggi del Capo dello Stato, le recenti disposizioni legislative e le proposte di legge hanno nuovamente sollevato e rilanciato i temi, per noi centrali, del sovraffollamento carcerario, dei provvedimenti di clemenza e della revisione del sistema di custodia cautelare e dell'esecuzione della pena.
I numeri sono eloquenti: dagli ultimi dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (aggiornati al 30 settembre 2013) risulta che il numero delle persone detenute è di circa 65.000 mentre la capienza regolamentare è di poco superiore ai 47.000.
Ma il dato più impressionante e più grave è quello relativo alla percentuale del 38% dei detenuti in attesa di giudizio o, comunque, di sentenza definitiva.
Tradotto in numeri, siamo in presenza di 25.000 persone che sono "ospitate" nelle nostre "lussuose ed adeguate" strutture carcerarie senza avere alcuna condanna definitiva e, di conseguenza, senza poter attivare i percorsi di recupero e reinserimento sociale che sono legati alla irrevocabilità della sanzione penale .
Per far fronte a questo esercito di "esodati del diritto", vittime di una applicazione sovente spregiudicata delle normative in materia di custodia cautelare, è stata presentata nel novembre scorso una proposta di legge di modifica dell'art. 274 c.p.p. tendente a sopprimere l'ultima parte dell'art. 274 co. 1 lettera c) c.p.p. che recita: "...o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena di reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".
Il progetto di legge tende a limitare (o, quantomeno, a cercare di frenare) la discrezionalità del giudice nell'applicazione delle misure cautelari custodiali.
Come si legge nella relazione di presentazione del progetto di legge "...l'asserita pericolosità sociale delle persone sottoposte alla misura cautelare della custodia in carcere sovente finisce, infatti, per costituire un comodo veicolo per imporre limitazioni alla libertà personale ad eruendam veritatem."
La proposta di legge, eliminata l'ipotesi del pericolo della reiterazione del reato limitando così i casi in cui la custodia cautelare può essere applicata, è un concreto tentativo di rendere più rigorosa l'applicazione dell'istituto, per rendere effettivo il principio del carcere quale extrema ratio e diminuire il rischio di anticipazione della pena.
Nei confronti di tale iniziativa non può che andare il plauso delle Camere penali, che negli ultimi anni hanno fatto di tale tema un argomento fondamentale di lotta e dibattito.
Certo non potrà bastare una modifica in tal senso della normativa, in quanto senza un adeguato processo sociale, politico e culturale della Magistratura tali ipotetiche novelle legislative rischierebbero comunque di restare lettera morta.
** *** **
E' di questi giorni la modifica legislativa (d.l. 23.12.2013 n. 146) denominata "decreto svuota-carceri".
Il testo prevede una serie significativa di modifiche in materia di ordinamento penitenziario (e non solo): innanzitutto sono state modificate le procedure e i requisiti per l'affidamento in prova al servizio sociale (in particolare è stata aumentata a 4 anni la soglia di pena da scontare per poter richiedere il beneficio) e in materia di reclamo giurisdizionale.
Importanti sono poi l'aumento della liberazione anticipata a 75 giorni al semestre (per il periodo 2010-2015) e la stabilizzazione dell'istituto della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi.
Preciso come tali misure non siano ispirate da motivazioni progressiste e costituzionalmente orientate ma rappresentino il necessario adeguamento richiesto dalla sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha imposto l'adozione di misure interne per il sovraffollamento.
Per tale motivo il termine decorre dal primo gennaio 2010, giorno in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva denunciata nella sentenza.
Altre misure contenute nella legge riprendono il testo unico in materia di immigrazione (volta a velocizzare ed anticipare le procedure di espulsione) e la creazione di un "Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale".
Su tale ultimo punto vorrei fare una riflessione.
La creazione di tale figura collegiale potrebbe essere un'occasione importante e irripetibile per le Camere penali: si tratta infatti di un organo composto da un presidente e da due membri di nomina governativa (art. 7 D.L. 146/2013).
Sarebbe per noi fondamentale poter far parte di questo organo, che avrà importanti poteri in materia di vigilanza sull'esecuzione della pena con possibilità di visita senza necessità di autorizzazione degli istituti penitenziari (oltre che di o.p.g., c.i.e., comunità terapeutiche e quant'altro) con accesso a documentazione ed informazioni necessarie a verificare il rispetto dei principi stabiliti da leggi, Costituzione e Convenzioni internazionali in materia di diritti inviolabili.
Sarà quindi opportuno sollecitare il Presidente Valerio Spigarelli, nonché il Responsabile dell’Osservatorio Carcere Alessandro De Federicis a rappresentare al Ministero della Giustizia la nostra forte volontà di far parte di questo collegio.
** *** **
In conclusione l'immagine che deriva dal quadro normativo descritto è quello di una politica tesa più a tappare falle che a cercare di affrontare in modo organico il problema del carcere.
Si è infatti alzata la soglia per poter richiedere l'affidamento senza però modificare il regime delle preclusioni ex art. 4 bis ord. pen., vanificando così in buona parte l'effetto della riforma.
Oppure si è proposto di modificare l'art. 274 c.p.p. senza incidere sugli artt. 275 e 299 c.p.p., non raggiungendo perciò l'obiettivo di relegare ad ipotesi gravi e tassative l'applicazione (ed ancor più il mantenimento nel tempo) della misura cautelare carceraria.
In questo quadro confuso e contraddittorio non si può peraltro dimenticare la voce forte e ferma del Presidente della Repubblica che ha auspicato innovazioni di carattere strutturale per ridurre il numero complessivo dei detenuti, l'introduzione di meccanismi alternativi alla esecuzione penale in carcere e la riduzione applicativa della custodia cautelare.
Tali interventi, a causa della drammatica contingenza carceraria non possono, sempre secondo il nostro illustre Capo dello Stato, che essere preceduti da un provvedimento di amnistia e/o indulto.
Rileggo con ammirazione le parole di Giorgio Napolitano mentre appare sul video la notizia del primo suicidio in carcere nel 2014.
Italiano, 52 anni, in attesa di giudizio....buon anno a tutti.

Gigi Bezzi

(Delegato Commissione Carcere)