07-02-2014 18:32:33 L'astensione secondo la sesta sezione penale della cassazione ...pare opportuno dare notizia della sentenza 24 ottobre 2013 – 17 gennaio 2014 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, resa nel procedimento 38750/12 al N. 1826/14.Il relatore Giorgio Fidelbo con una motivazione pregevole tutela il diritto di libertà di astensione non come semplice impedimento ma come diritto al rinvio, in quanto “richiesta tutelata dall’ordinamento†anche nel procedimento in camera di consiglio.Pare una buona premessa alla preannunciata decisione delle Sezione Unite, sia pure per diverso aspetto, meritevole di essere pubblicata sul sito."Deve ritenersi del tutto inattuale quella giurisprudenza che nega ogni rilievo all'astensione dei difensori manifestata nei giudizi d'appello relativi a procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato - ma lo stesso vale per tutti i procedimenti a partecipazione eventuale aventi le medesime caratteristiche, come ad esempio i giudizi di opposizione avverso le richieste di archiviazione - giustificando la prosecuzione del procedimento in assenza del difensore sul duplice presupposto che si tratta di partecipazione non necessaria e che non è contemplata una causa di legittimo impedimento. In questo modo, il diritto di astensione subisce un pesante condizionamento trovandosi il difensore a scegliere di rinunciare al proprio diritto costituzionale di libertà per non lasciare privo di difesa tecnica il proprio assistito. Il corretto esercizio del diritto di libertà di astensione ha come effetto il differimento delle attività giudiziarie fissate in coincidenza con il periodo della "protesta", ad eccezione delle attività espressamente escluse dalla legge e dal codice di autoregolamentazione ovvero di quelle indicate dalla Commissione di garanzia in funzione di salvaguardia delle esigenze di contemperamento dei diritti in gioco."per approfondimenti: Diritto & Giustizia 2014, 20 gennaio (nota di: CAPITANI)