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24-03-2014 00:46:12 La libertà della difesa

Sapete bene che anche la sola espressione “astensione” ci crea disagio: non ne vorremmo abusare ma, con l’esperienza, abbiamo acquisito coscienza che è l’unico strumento effettivo di protesta. Recentemente l’abbiamo definita “croce e delizia”, non per banalizzarla quanto per confessare il dissenso delle incontrollate (e spesso immotivate) spinte all’abuso di un’Associazione che pretenderebbe di rappresentarci (l’Organismo Unitario dell’Avvocatura).
Quella che ha voluto essere una manifestazione di serietà e di attenzione agli interessi generali non ha tuttavia fatto velo alla profonda convinzione di tale diritto idoneo a rivendicare il valore non declinabile della libertà del difensore.
Sappiamo bene che una pronuncia sfavorevole delle Sezioni Unite, per il vero difficilmente preventivabile, segnerebbe il progredire di un’erosione letale dell’esercizio del diritto di difesa. Siamo quindi grati alla massima espressione istituzionale dell’Avvocatura bresciana, il Consiglio dell’Ordine, di aver raccolto l’appello della Camera Penale e di averlo condiviso senza riserve. Il comunicato-manifesto congiunto che potete leggere di seguito dà la misura di un’Avvocatura seria, attenta ed impegnata, che intende difendere principi e valori fondamentali, senza dover piegare il capo a “prassi giudiziarie” ingiuste, così come senza cedere ad altre inique “prassi avvocatizie”.

IL PRESIDENTE
(Avv. Sergio Genovesi)

COMUNICATO
L'astensione è un diritto costituzionale!

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e la Camera Penale della Lombardia Orientale, nell’attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prevista per il 27 marzo 2014, intendono ribadire la ferma opposizione a prassi giudiziarie che, in virtù di interpretazioni della normativa attualmente in vigore improntate ad un acritico perseguimento dell’ ”efficienza del sistema”, possano determinare un ingiustificato vulnus all’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.
Il tema dell’inquadramento giuridico dell’astensione degli avvocati dalle udienze penali ha subito una significativa evoluzione nell’interpretazione giurisprudenziale, a partire dagli anni ’90, quando la fattispecie veniva ricondotta al più generale istituto del legittimo impedimento, per giungere al più recente orientamento per cui l’astensione dall'attività giudiziaria degli avvocati rappresenta un vero e proprio “diritto di libertà” che va ricondotto nell'ambito dei diritti di libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l'intera prima parte della Costituzione e che appartiene all'ambito del diritto di associazione previsto dall’art. 18 della Costituzione (Cass. VI Sezione Penale, n.1826/14 del 24/10/2013, depositata il 17.1.2014, nel solco di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 171/1996 e dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 26710 del 30.5.2013).
Deve ritenersi, così, superato quell’indirizzo giurisprudenziale che, richiamando il concetto di legittimo impedimento, negava rilevanza all’astensione in tutti i casi di partecipazione non necessaria del difensore (come ad esempio giudizi di opposizione alla richiesta di archiviazione o giudizi di appello relativi a procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato).
Al più recente e condivisibile orientamento, che esclude che l’astensione dalle udienze costituisca assoluto impedimento ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. in quanto non si ricollega a situazioni oggettive di impedimento ma costituisce libera scelta del difensore, fa riferimento anche l’ordinanza con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se “anche dopo l’emanazione del codice di autoregolamentazione delle udienze degli avvocati […] permanga il potere del giudice – in caso di adesione del difensore all’astensione proclamata dall’associazione di categoria - di disporre la prosecuzione del giudizio in presenza di esigenze di giustizia non contemplate dal codice suddetto” (ordinanza Cass. V sez. pen. 21.11.2013, depositata il 20.12.2013).
Non possono, pertanto, essere condivise decisioni del giudice volte a procedere “ad ogni costo”, a prescindere dall’astensione degli avvocati, muovendosi nel solco di una giurisprudenza non più attuale o estendendo senza un fondamento normativo i casi in cui, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, non è ammessa l’astensione, poiché tali decisioni pongono il difensore nell’inaccettabile situazione di dover optare necessariamente per l’abdicazione al proprio diritto costituzionale di libertà, esercitato anche e soprattutto nell’interesse della collettività, se non intende lasciare privo della difesa tecnica il suo assistito.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e la Camera Penale della Lombardia Orientale intendono peraltro sottolineare che la proclamazione dell’astensione è da ritenere giustificata quando tale strumento di protesta risulta assolutamente indispensabile al fine di promuovere la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del giusto processo in una società democratica.