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31-10-2013 15:22:07 L'Ordine avvocati di Brescia condivide la riaffermazione dei valori richiamati dalla Camera penale

Di seguito il testo della delibera del Consiglio dell’Ordine assunta nella seduta del 4 novembre u.s. in relazione all’astensione dalle udienze penali indetta dalla Camera Penale della Lombardia Orientale

“Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia, riunito nella seduta del 4 novembre 2013
rilevato che
- l’associazione Camera Penale della Lombardia orientale con delibera assunta il 17.10.13 ha indetto l’astensione dalle udienze penali chiamate il giorno 7.11.13 nel distretto di Corte d’Appello di Brescia;
- dalla lettura della stessa si apprezza che l’agitazione è conseguenza della chiamata all’udienza del 08.10.13 dinanzi alla Sezione I Penale della Corte d’Appello del proc.pen. n.3014/12 r.g. nel corso del quale veniva consegnata per iscritto al difensore presente la relazione ex art.602 c.p.p. già contenente l’intestazione “motivazione”, le conclusioni delle parti, la sintesi delle motivazioni della sentenza impugnata e del gravame nonché almeno una parte del dispositivo;
- si legge nella delibera che l’associazione Camera Penale è allarmata posto che quanto sopra accaduto potrebbe essere indicativo, oltre che di anticipazione del giudizio, di compromissione dei principi di imparzialità del giudice, di collegialità della decisione, di oralità del dibattimento d’appello, del contraddittorio e del diritto di difesa;
rilevato altresì che
- in data 29.10.13 il Presidente del Consiglio dell’Ordine riceveva per conoscenza una missiva della Presidenza della Corte d’Appello di Brescia nella quale, senza cenno alle questioni più rilevanti sollevate, alla luce delle richiamate riunioni del Consiglio Giudiziario del 21.12.11 e del 25.01.12, veniva espressa amarezza e stupore per la delibera citata laddove censura la prassi avente ad oggetto la distribuzione in forma scritta della relazione ex art.602 c.p.p.;
considerato che
- la relazione ex art.602 c.p.p., scritta o orale che sia, ha l’esclusiva funzione di illustrare le precedenti fasi processuali ed evidenziare i temi del gravame, ma non può e non deve contenere alcuna anticipazione del giudizio che la Corte dovrà emettere, a pena di ineluttabile violazione dei già richiamati principi;
- del tutto diverso rispetto a tale, si auspica, condivisa regola, è il tema relativo alla redazione in forma scritta della medesima relazione ex art.602 c.p.p.;
- è opinione del Consiglio che tale ultimo comportamento, come già espresso nel corso delle riunioni richiamate dalla Presidenza della Corte d’Appello, sia una utile prassi, invero per quanto risulta al Consiglio non del tutto capillare, idonea ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del difensore e sintomatica di una proficua collaborazione tra i soggetti necessari della Giurisdizione;
- la redazione in forma scritta della richiamata relazione non comporta di per sé violazione di alcuna norma, posto che non ne esclude né pregiudica la lettura;
ribadito che
- i valori costituzionali della terzietà ed imparzialità del giudice esigono d’essere tutelati anche in prevenzione affinchè la decisione non solo non preceda, ma neppure appaia precedere la dialettica processuale o sembri passibile di condizionamenti che pregiudichino la neutralità del giudizio;
- l’esame del verbale e della relazione relativamente al processo chiamato all’udienza del 08.10.13 autorizza l’opinione che la stessa possa in effetti rivelare una indebita anticipazione del giudizio;
delibera
di condividere la riaffermazione dei valori oggetto della protesta indetta dall’associazione Camera Penale
raccomanda
agli avvocati che intendessero astenersi dalle udienze penali del giorno 7 novembre 2013 il rispetto del codice di autoregolamentazione e delle norme deontologiche di comportamento".