Le nostre News

10-02-2015 10:14:39 Nemo tenetur se detegere

La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato

Il nemo tenetur se detegere non è espressamente previsto nel nostro dettato costituzionale, ma nella Carta Fondamentale della Repubblica il principio affiora quale profilo saliente della libertà morale dell’imputato e appare perciò coessenziale (se non fondante) rispetto al diritto di difesa, alla presunzione d’innocenza, alla realizzazione del giusto processo, all’esigenza di sottrarre l’imputato alla scelta di mentire (e commettere falsa testimonianza), di restare in silenzio (e oltraggiare la corte) o di autoincriminarsi. Alcuni tratti del nemo tenetur, peraltro, ne evidenziano chiaramente la natura anche pre o extra processuale: quale strumento di tutela della libertà personale, giacché questa non può essere menomata in virtù di leggi processuali (ma anche penali-sostanziali) fondate su obblighi di auto-incriminazione; quale peculiare risvolto del diritto alla privacy; quale strumento di tutela della dignità umana. Quanto alla portata anche pre-processuale del principio, appare davvero assorbente e condivisibile un argomento logico non di rado avanzato anche dalla dottrina del nostro paese: se si escludesse la valenza pre-processuale del se detegere – con una conseguente ammissibilità di obblighi di ledere contra se prima ed al di fuori del processo – non v’è dubbio che a nulla più servirebbe garantire all’imputato un pieno diritto di difesa endo-processuale. Il nemo tenetur, alla luce di queste considerazioni, ha un’indubbia - ed anche estremamente ramificata - valenza oggettiva, ordinamentale e sistematica; il che ne rende evidente, peraltro, la comparabilità, in un’ottica di bilanciamento - dunque anche nella prospettiva dell’antigiuridicità - con il contro-interesse statale al law enforcement in materia penale.
Sul piano sistematico nelle ipotesi ove il se detegere non venga in considerazione quale diritto in senso stretto, ma affiori nei suoi contenuti soggettivi, si è in presenza di cause di esclusione della colpevolezza; ciò accade in numerosi dei casi contemplati dall’art. 384 c.p., ed essi assumono strutturalmente la veste di scusanti, non estensibili agli eventuali concorrenti nel reato. Per contro, nei casi in cui le condotte concretamente poste in essere dall’autore coincidano con i contenuti di autodifesa processuale del se detegere, come nel delitto di falsa testimonianza, si è in presenza di una situazione giustificante.
Il principio, inoltre, trova pieno riconoscimento nella giurisprudenza delle Corti soprannazionali, segnatamente nelle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea ed in quelle della Corte di Strasburgo.
Il se detegere è certamente da intendersi come un’estrinsecazione dell’autodifesa passiva (diritto al silenzio e, più genericamente a “non collaborare” con l’accusa), ma il suo tratto saliente consiste nel così detto ius mentiendi, che ne esalta le potenzialità quale strumento di autodifesa “attiva”.
Restano questioni aperte: quali siano il contenuto ed i limiti del nemo tenetur nella sfera del processo, dalla quale esso proviene; se, in particolare, il principio possa ivi estrinsecarsi in condotte meramente omissive, riconducibili all’idea della non collaborazione con l’accusa, ovvero anche in condotte attive; in secondo luogo, se tali condotte, siano esse attive od omissive, debbano avere una natura esclusivamente dichiarativa (nel quadro dell’alternativa diritto al silenzio/diritto al mendacio) ovvero possano anche consistere in comportamenti diversi (darsi alla fuga, corrompere un testimone ecc.); se, infine, il principio abbia un’operatività solo endo-processuale, oppure, al contrario, se esso possa eventualmente fungere da causa di esclusione della punibilità anche prima che un procedimento penale abbia inizio.

Questi temi sono stati autorevolmente affrontati nel libro dell’Avv. Davide Tassinari pubblicato nel 2012 per i tipi Bonomia University Press.
L’autore ne dibatterà con il Prof. Avv. Alessandro Melchionda dell’Università di Trento e con il nostro Avv. Valerio Spigarelli dell’Unione delle Camere Penali venerdì 20 febbraio 2015 a Mantova.
L’appuntamento è alle ore 16,30 nell’Aula Magna dell’Università in Via Scarsellini 2 (tra il Palazzo d’Arco e la Chiesa di San Francesco).
Il dibattito sarà moderato dal Prof. Avv. Luigi Cornacchia dell’Università del Salento.
E’ un’ottima occasione per incontrarci.